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IL DANNO BIOLOGICO
Compendio di giurisprudenza a cura del Dr. Riccardo Sartoris
La figura del danno biologico è venuta creandosi nel corso degli anni ad opera della giurisprudenza e si è affiancata alle figure del danno patrimoniale e del danno morale previste dalla legge.
Il danno patrimoniale si verifica nel momento in cui vi è un danno che colpisce la sfera patrimoniale del soggetto e viene risarcito ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile.
Il danno morale, invece, viene a sussistere tutte le volte in cui non vi sia un danno patrimoniale ma comunque una specifica disposizione di legge a carattere penale così come stabilito dall'art. 2059 del Codice civile.
Il danno biologico o danno alla salute viene in considerazione anche in totale assenza di un danno patrimoniale o di un illecito penale, esso è espressione del diritto alla salute e come diritto inviolabile di rilevanza costituzionale va sempre risarcito nel momento in cui viene leso; la sua rilevanza emerge allorquando vi è un danno all'integrità psicofisica di un individuo.
La giurisprudenza ha individuato i caratteri essenziali della figura del danno biologico "nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica" (Cfr. da ultimo Cass. 90/7101; Cass. Sez. Lav. 88/5033; Corte di Cassazione Civile n.2883 del 1988).
L'individuazione del contenuto del danno biologico e la sua conseguente differenza dal danno morale o patrimoniale, è stata ben espressa dalla Corte Costituzionale sentenza n.184 del 1986.
Il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (ed il danno patrimoniale) appartengono alla categoria del danno conseguenza in senso stretto. La menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologia la stessa fisiologica integrità (e che non è per nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transuente, turbamento psicologico del danno morale subiettivo) costituisce l'evento (da provare in ogni caso) interno al fatto illecito, legato da un canto all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalità e dall'altro, alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalità materiale. In senso largo, dunque, anche l'evento menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso è conseguenza ma tale è rispetto al comportamento, mentre a sua volta è causa delle ulteriori conseguenze, in senso proprio, dell'intero fatto illecito, conseguenze morali subiettive o patrimoniali.
Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transuente turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno-conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo; il danno biologico è, invece, l'evento, interno al fatto lesivo della salute, e deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (morali o patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest'ultimo, ivi compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso.
Sebbene la Corte costituzionale abbia stabilito la non coincidenza tra le due definizioni di danno, la Cassazione n. 1130 del 1985 ha espresso il concetto per cui: Il danno biologico, come menomazione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce un danno ingiusto di natura patrimoniale, in quanto colpisce un valore essenziale che fa parte integrante di quel complesso di beni di esclusiva e diretta pertinenza del danneggiato.
1.1 – CONTENUTI DEL DANNO BIOLOGICO
Il danno alla salute deve essere risarcito in ogni caso di danno alla persona, mentre il danno morale e quello patrimoniale per perdita di capacità lavorativa e di reddito lo saranno solo se, quanto al primo, derivi da un atto illecito che abbia carattere penale, quanto al secondo sia dimostrata la effettiva diminuzione patrimoniale.
La figura del danno alla salute si venne così individuando come figura a sé stante appunto come tertium genus del danno.
La lesione che produce il danno alla salute riguarda il "valore uomo", per le attitudini non lucrative ed i servizi resi a se stessi (vestirsi, aver cura della propria persona, camminare, guidare ecc.) che la lesione ostacola, impedisce o rende comunque difficoltosa, e per le ripercussioni negative in ogni ambito in cui si svolge la personalità dell'uomo.La lesione alla salute è prova di per sé dell'esistenza del danno, ma non della sua entità, che va provata ai fini del quantum.
"Il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto, sicché il risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono soltanto sull'idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il c.d. danno biologico – in cui vanno ricomprese quelle forme di danno non incidenti sulla capacità di produrre reddito – inteso come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica" (Cass. Civile n.7101 del 1990).
Nel corso degli anni in questa categoria del danno alla salute sono venuti inserendosi diverse tipologie di danno da quello alla vita di relazione, inteso come danno che incide negativamente sull'esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale, come le attività sociali e ricreative (Cass. Civile n.9170 del 1994) a quello del danno alla sfera sessuale, consistente nella menomazione autonomo-funzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale (Cass. Civile n.6536 del 1990) al danno estetico come lesione delle funzioni naturali dell'uomo nella sua dimensione (Cass. civile n.411 del 1990).
Volendo sintetizzare quelli che la giurisprudenza ha inteso indicare come sintomi dell'esistenza di un danno biologico possiamo indicare, come semplice elencazione che non acquista comunque carattere esaustivo:
- modificazione dell'aspetto esteriore, ossia dei caratteri morfologici della persona;
- riduzione dell'efficienza psicofisica, ossia ridotta possibilità di utilizzare il proprio corpo;
- riduzione della capacità sociale, ossia dell'attitudine della persona ad affermarsi nel consorzio umano mediante la sua vita di relazione con gli altri;
- riduzione della capacità lavorativa generica, ossia dell'attitudine dell'uomo al lavoro in generale;
- perdita di chances lavorative o lesione del diritto alla libertà di scelta del lavoro;
- maggior fatica nell'espletamento del proprio lavoro, senza perdita di guadagno;
- usura delle forze lavorative di riserva, quando non renda necessario il prepensionamento.
2 - IL DANNO PSICHICO
Questa figura di danno, ancora in corso di definizione ad opera della dottrina e della giurisprudenza, si differenzia dal danno prettamente fisico, possibile oggetto di risarcimento per danno biologico, dal momento che esso non ha una manifestazione esteriore tangibile, ma solamente una manifestazione di tipo comportamentale. La lesione fisica lascia sempre una traccia tangibile, la lesione psichica invece ha delle manifestazioni di carattere nervoso e psichico che non sempre hanno delle ripercussioni sul corpo del soggetto. Occorrerà quindi una analisi di differente tipologia sul soggetto affetto da patologia di carattere psichico al fine di accertare se e in quale misura tali manifestazioni di comportamento costituiscano menomazione nel senso tecnico-giuridico del termine, ossia nella sua accezione medico legale, per poi risalire dalla menomazione alla lesione psichica ed al fatto illecito.
Certamente dovrà essere preso in considerazione il fattore effetto, ovvero la ripercussione che tale danno sta avendo sulla vita del soggetto che si pretende aver subito la lesione.
La menomazione psichica consiste nella riduzione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichiche della persona, la quale, incidendo sul valore uomo globalmente inteso, impedisce alla vittima di attendere in tutto o in parte alle sue ordinarie occupazioni di vita.
Ciò che risulta difficile per l'interprete è di individuare il nesso causale, che deve essere sempre presente nel rapporto causa-effetto, tra danno psichico e fatto lesivo.
La giurisprudenza si è occupata sporadicamente di questioni inerenti il danno psichico, ne citiamo alcune tra le più interessanti:
3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'onere della prova che incombe su colui che agisca in giudizio per il risarcimento del danno alla persona, assume contenuti diversi in relazione alla natura del danno del quale si pretende il risarcimento, a seconda che si tratti di danno biologico o di danno patrimoniale in senso stretto.
Dato che non sempre il danno alla salute si viene a trovare in concomitanza con un danno patrimoniale, ma dato che siamo pur sempre in presenza di un danno, è sorta la necessità di trovare dei criteri equilibrati, generici e sempre applicabili per poter quantificare in termini economici il risarcimento per il danno subito. Poiché il danno biologico si identifica con l'evento dannoso e si qualifica dunque come danno-evento, una volta dimostrata la lesione, si è anche dimostrata l'esistenza del danno biologico, in quanto il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno si identifica con la lesione stessa, pur permanendo la necessità di provare l'entità della menomazione dell'integrità psicofisica subita. In questo caso il tema probatorio è circoscritto all'esistenza di una lesione personale e di una menomazione a questa conseguente.
Per quanto riguarda la prova questa dovrà basarsi su di una perizia medico-legale che accerti il grado di invalidità subito dal soggetto leso.
Ultimamente, dato che spesso la menomazione viene quantificata dal medico in termini di percentuale di invalidità (invalidità intesa come incapacità psicofisica di attendere alle normali attività della vita quotidiana), molti tribunali hanno elaborato una tabella, che tenendo conto del grado di invalidità e dell'età dell'individuo, indica una cifra che può venire considerata come base di partenza per quantificare il quantum del risarcimento.
Tali tabelle, che sono state elaborate dal Tribunale di Milano ed adottate ufficialmente dal Tribunale di Cuneo, non costituiscono tuttavia una certezza per il soggetto che ha subito un danno biologico, ma possono essere considerate, in buona misura, un criterio abbastanza preciso.
Per un approfondimento sulle tematiche qui trattate si consiglia di consultare, tra gli altri:
- Il risarcimento del danno biologico, Giovanni Battista Petti, il diritto attuale, UTET, 1997 lire 100.000
- Il danno da illecito civile, G. Giannini e M. Pogliani, Giuffrè, 1997, lire 48.000
- Danno psichico, W. Brondolo, A. Marigliano, Medicina e diritto, Giuffrè, 1996, lire 35.000
Riguardo le tematiche inerenti al "danno biologico" vogliamo segnalare, con particolare interesse l'attento lavoro, con attenzione al diritto soprattutto statunitense sempre all'avanguardia per quanto riguarda la tutela dei diritti della persona, del Prof. P. G. Monateri e che si può trovare in Internet all'indirizzo http://www.gelso.unitn.it/card-adm/Review/Torts/Monateri-1995/Oper.htm
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