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Cassazione civile sez. lav., 6 luglio 1990 n. 7101
Il bene alla salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), sicché il risarcimento dovuto per la lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono soltanto sull'idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il cosiddetto danno biologico, inteso come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona in se' per se' considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il suesposto principio e' applicabile anche in caso di violazione dell'art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), il quale non enuncia soltanto un dovere nell'interesse generale, ma impone anche all'imprenditore un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza e' fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti del lavoratore, sempreché si accerti la sussistenza di un nesso di causalità fra l'omissione (almeno colposa) delle cautele da parte dell'imprenditore e l'insorgenza degli effetti patologici o traumatici nel lavoratore medesimo.
La sentenza si può trovare nel testo integrale nelle seguenti riviste:
Rivista di giurisprudenza in tema di circolazione e trasporto del 1991 a pagina 644 (con nota);
Lavoro e previdenza oggi del 1991 pagina 1181.
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