De Jure Intendo

Riferimenti normativi

Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 1990 n. 6536

E' danno alla salute l'alterazione permanente o temporanea dell'integrità e dell'efficienza psico-fisica del soggetto che gli impedisca di godere la vita nella stessa misura in cui era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla capacita' lavorativa e di guadagno: esso assorbe tutte le altre voci di danno già usate dalla giurisprudenza, come il danno alla vita di relazione, il danno estetico ecc. Il danno alla salute deve essere risarcito in ogni caso di danno alla persona, mentre il danno morale e quello patrimoniale per perdita di capacità lavorativa e di reddito lo saranno solo se, quanto al primo, derivi da un atto illecito che abbia carattere penale, quanto al secondo sia dimostrata la effettiva diminuzione patrimoniale. Il danno alla salute trova tutela negli art. 2043 c.c. e 32 cost. e non va ricompreso tra i danni non patrimoniali; la norma dell'art. 2059 c.c. si riferisce al solo danno morale. Il danno alla salute o biologico - in cui vanno anche ricomprese quelle forme di danno non incidenti sulla capacita' di produrre reddito, come il danno alla vita di relazione, il danno estetico non incidente direttamente su quella capacita', il danno alla sfera sessuale - consiste nella menomazione anatomo-funzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale, in ogni sua concreta articolazione ed indipendentemente dall'attitudine della persona a produrre reddito: tale menomazione è sempre presente in ipotesi di danno alla persona e, quindi, essa va risarcita, ai sensi degli art. 32 Cost. e 2043 c.c., in linea prioritaria rispetto ad ogni altro danno.

La sentenza della Cassazione è stata pubblicata dalle seguenti riviste:

  • Giustizia civile Mass. 1990, fasc. 6
  • Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 848

    Si trovano decisioni conformi in:

  • Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1990 n. 6366,
    Pubblicata in: Nuova giur. civ. commentata 1991, I,40 (nota).

    In:

  • Tribunale Crema 18 dicembre 1987
    Pubblicata in: Riv. it. medicina legale 1990, 961. e Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 939.

    E in:

  • Tribunale Novara 21 giugno 1990
    Pubblicata in: Arch. giur. circol. e sinistri 1991, 481


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