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Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 1985 n. 1130
In caso di fatto illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, il danno patrimoniale risarcibile non e' costituito soltanto dalle conseguenze pregiudizievoli correlate all'efficienza lavorativa ed alla capacita' di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, in sé considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplicazione della propria personalità, morale, intellettuale, culturale (cosiddetto danno biologico), tenuto conto che tale bene fa parte integrante del patrimonio del soggetto, e viene conseguentemente leso dal suddetto fatto illecito, anche quando riguardi chi non abbia ancora, o abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere attività produttiva di reddito. Questo principio non resta escluso dalla mancanza di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio di quel bene primario, stante il potere-dovere del giudice di ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze specifiche del caso concreto (gravità delle lesioni, durata della invalidità' temporanea, eventuali postumi permanenti, età, attività, condizioni sociali e familiari del danneggiato, ecc.).
La sentenza della Corte di Cassazione è stata pubblicata dalle seguenti riviste:
Giustizia civile, Massimario del 1985, fasc. 2
Repertorio di diritto civile e previdenziale del 1985, pagina 210 (con nota a margine).
Rivista giuridica di circolazione e trasporto del 1985, pagina 521.
Giurisprudenza Italiana del 1985, I,1,1180 (con nota a margine).
Archivio giuridico in tema di circolazione e sinistri del 1985, pagina 581.
Rivista italiana di medicina legale del 1987, pagina 603. Giurisprudenza Italiana del 1986, I,1,786 (con nota a margine).
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